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Panorama Targhe it. 1900-1930

Targhe vaticane e italiane hanno da sempre stretti collegamenti per cui  è opportuna una rapida disamina di quelle italiane  a partire dai primi del ‘900. 
L’ istituzione delle targhe fu stabilita  dal RD  n. 416 del 28 luglio 1901.  Tale legge sanciva l’ obbligo di munire i veicoli a motore in servizio pubblico di una targa di riconoscimento.  Con il  RD n. 91 del 5 marzo 1903  l’ obbligo fu esteso a tutti i veicoli a motore, anche privati.  La targa prescritta era a fondo bianco con il nome della provincia per esteso seguito da un numero di registrazione, tutto in caratteri neri.  Dopo appena due anni il RD n. 24 dell’ 8 gennaio 1905  abolì  le targhe esistenti sostituendole con  un modello nuovo recante, su sfondo bianco,  il numero corrispondente alla provincia in rosso seguito dal numero della licenza di circolazione in nero.
La riforma amministrativa delle province del 1927  portò all’ introduzione di nuove targhe, definite dal RDL n. 314 del 13 marzo 1927.  Queste targhe portavano, su sfondo nero,  il numero d’ immatricolazione seguito dalla sigla provinciale biletterale  (solo Roma era indicata per esteso), entrambi in bianco. Tra i due gruppi era previsto l’ inserimento del sigillo ufficiale in forma di bottone con inciso il  fascio littorio. Nel 1932 cambiò la forma della targa, disposta su due righe, con la sigla, il sigillo ed eventualmente una cifra in alto, e le restanti quattro cifre in basso.
Il DM del 28 dicembre 1931 indicava le dimensioni (altezza mm220 e larghezza mm320) mentre il successivo RD 8 dicembre 1933 definiva la conformità ai modelli depositati presso le Prefetture.
Solo dal 1934 (RDL n. 1291 del 5 luglio 1934)  lo Stato si occupò anche del rilascio  delle targhe anteriori, in precedenza prerogativa del singolo possessore del veicolo.

TARGHE DIPLOMATICHE.  Le prime targhe diplomatiche italiane furono introdotte nel 1909,  ma  certamente  già  prima circolavano veicoli appartenenti alle legazioni straniere accreditate presso il Regno.  La loro targatura era allora  verosimilmente collegata  al citato RD n. 91  che aveva introdotto le targhe per i veicoli privati.  Questo il testo dell’ art. 69: “Per le automobili che dall’ estero entrano nel Regno, è necessaria l’ esibizione dei documenti prescritti nel paese d’ origine.  Gli uffici doganali rilasciano il certificato di tale esibizione e notano su speciali registro le generalità del conducente e del veicolo. Tale certificato dà diritto a circolare nel regno per il tempo indicato in quello d’ importazione”.  Dunque  parrebbe che i veicoli diplomatici circolassero semplicemente con le targhe del paese d’ origine.
Il RD  n. 710 del 29 luglio 1909  (“Regolamento  per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie”)  istituì (art. 24)  le targhe diplomatiche, che venivano rilasciate dal Ministero dei lavori pubblici a differenza delle targhe ordinarie che afferivano alle Prefetture. Si trattava di targhe a sfondo bianco recanti in nero la scritta  C.D.  seguita da un numero progressivo. Sono noti alcuni esemplari di queste targhe diplomatiche a colori inversi, ovvero bianco su nero. Una di queste è la CD 163, immortalata in una foto del marzo 1929. Dai dati in nostro possesso risulta che il numero era stato assegnato all'ambasciata del Brasile presso  la Santa Sede. Targhe e certificati dovevano essere restituiti al Ministero  alla scadenza del diritto di utilizzo.
Queste targhe rimasero in uso fino al 1936 quando furono sostituite,  in base al  DM  del 10 settembre 1936, semplicemente da targhe “normali” di Roma col numero preceduto da zero.
Dopo il 1930  il numero dei veicoli diplomatici aumentò sensibilmente anche  perché  alle legazioni presso il Regno italiano  cominciarono ad aggiungersi quelle presso il nuovo Stato Vaticano.
Il numero di  targa arrivò alle quattro cifre e dal 1932  fece la sua comparsa il formato quadro, analogo a quello delle nuove targhe ordinarie, con la sigla in alto al centro ed il numero di serie in basso, sempre in nero su bianco.
Va ancora  annotato che dal 1934  fu  consentito,  previa autorizzazione del Ministero delle Comunicazioni  a norma di legge,  il trasferimento delle targhe CD  da un veicolo ad un altro di uno stesso proprietario.
Alcuni anni fa Sabadin  si è procurato documenti molto interessanti.  Sui tratta di due circolari, datate 29 agosto e 31 ottobre 1915,  inviate dal Ministero dei lavori pubblici alla Prefettura dell’ Aquila (e verosimilmente a tutte le Prefetture del Regno).  Si  informava che  dal 31 agosto 1915 venivano definitivamente annullati i numeri  e le targhe diplomatiche  da CD 1 a CD 199 già ritirati per  scadenza  dei requisiti dei titolari o per radiazione del mezzo.  Tra di essi  vi erano anche  quelli rilasciati  a diplomatici delle nazioni  entrate in conflitto con l’ Italia, ovvero Bulgaria, Turchia,  Germania ed Austria.
E’ interessante osservare che a quella data circolavano un centinaio di mezzi con targa CD,  appartenenti a  16  ambasciate presso il  Quirinale e  7  presso la Santa Sede.  Erano poi assegnate  due  immatricolazioni diplomatiche (CD 84 e 167) alla Casa Reale italiana e quattro alla Santa Sede (CD 71,73,75 e 162),  confermando che il Vaticano,  pur non essendo ancora  nazione sovrana,  da un lato godeva di diritto di legazione attivo e passivo e dall’altro del diritto di immatricolare i propri mezzi con targa diplomatica.
Si specificava poi che dal 1° settembre 1915 sarebbero stati assegnati i numeri da CD 200 in avanti. Questo numero fu assegnato all’ ambasciata dell’ Olanda presso il Vaticano,  mentre 201 e 202 andarono rispettivamente  alla Svizzera e alla Russia,  entrambi  per  legazione  presso il Quirinale.

TARGHE TEMPORANEE PER STRANIERI (ESCURSIONISTI ESTERI).  La presenza di veicoli esteri  circolanti in Italia ad inizio ‘900  non doveva essere  evento raro tanto che  il citato decreto n. 25 del 1905  se ne occupava stabilendo all’ art. 69 libera circolazione  di tali  mezzi  previa annotazione delle generalità di veicolo e conducente presso gli uffici doganali.  Il citato decreto n. 710 del 1909 invece  imponeva l’ applicazione sulla targa propria di una seconda targa, ovale, recante in bianco su nero un numero corrispondente all’ ufficio doganale seguito da un numero di serie progressivo. Entro sei mesi il veicolo doveva, se ancora in Italia, essere regolarmente immatricolato con targhe italiane.  Questa procedura probabilmente non entrò  mai in vigore e fu comunque annullata  dal RD n.719  del 24 aprile 1910 che ripristinò la precedente normativa.
Il RD n. 3043 del 31 dicembre 1923  definì due diverse situazioni:
1- per i veicoli acquistati in Italia da stranieri  e destinati all’ esportazione  occorreva da parte dell’ interessato l’ elezione del domicilio presso il Touring Club Italiano con successiva applicazione di targhe italiane di Milano o di Roma. L’ operazione poteva essere fatta presso qualsiasi Prefettura presentando al posto del certificato di residenza una dichiarazione rilasciata da un Console dello stato di appartenenza dell’ interessato.
2- per i veicoli esteri temporaneamente circolanti in Italia  continuava a valere la libera circolazione precedentemente prevista, con obbligo, trascorsi sei mesi, di  ritorno al paese d’ origine oppure ricorso ad immatricolazione italiana.
Il RDL N. 3179 del 2 dicembre 1928 confermò la legge precedente con due sole variazioni: nel caso 1  si estendeva la possibilità di eleggere il domicilio oltre  che al TCI  anche al Reale Automobile Club Italiano (RACI)  e  alla Compagnia Italiana Turismo (CIT).  Nel caso 2 il termine di sei mesi veniva allungato ad un anno.
La materia fu definitivamente regolamentata dalla Circolare Interministeriale del 23 febbraio 1929 che introdusse la specifica  sigla EE (Escursionisti Esteri) per entrambi i casi.  Le targhe EE avevano le stesse caratteristiche di quelle normali,  con la sigla a seguire il numero. L’ unico esempio noto è di una targa anteriore (foto 11).  Dal 1933  il formato si adeguò  ancora a quello normale,  su due righe.

TARGHE DI PROVA.  Sono targhe  utilizzate, fin dalle origini,  su veicoli  non ancora immatricolati  circolanti  per prove tecniche o collaudo.  Furono istituite col RD n. 710 del 1909 ed erano di forma triangolare con sfondo bianco.  Lungo il lato inferiore  comparivano  in rosso il numero di identificazione della provincia seguito in nero dal numero  progressivo.  Il RDL n. 314 del 1927  ne modificò le caratteristiche, fermo restando il formato triangolare. Lo sfondo divenne nero e  le scritte bianche:  da sinistra,  il numero progressivo e  la sigla provinciale, in sostituzione del  precedente codice numerico.  Fu aggiunto il bollo fascista, tra i due gruppi o spostato in alto.  Il RD n. 1740 del 1933 istituì  nuove targhe rettangolari  nere con scritte su due righe e  PROVA  in alto in rosso.

TARGHE PROVVISORIE.  Furono introdotte per i casi specifici di veicoli circolanti in attesa di immatricolazione definitiva non rientranti  nell’ ambito della targa “prova”.  Le introdusse il RD  n. 811 del 2 luglio 1914, specificando che dovevano essere  di cartone bianco,  quadrate  e recanti  in nero il numero della provincia e quello di uno specifico foglio di via.  Il RDL n. 3179 del 2 dicembre 1928  le modificò definendo che, sempre di cartone,  dovevano recare un numero seguito da una sigla  costituita dalla lettera I e da  una seconda lettera indicante il Circolo Ferroviario rilasciante. Ad esempio  il Circolo di  Roma  era contraddistinto da  “IP”,  quello di Milano da  “IL”, quello di Torino da  “IQ”.